La Corte di Cassazione ha ritenuto che rientri nel diritto del proprietario del fondo servente la facoltà, prevista dall’art. 841 c.c., di chiudere il fondo con un cancello per preservarlo, impedendo l’accesso ai non aventi diritto, anche se questo suo comportamento possa provocare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante.
Il cancello non dovrà impedire il pacifico esercizio della servitù di passaggio, consentendo al titolare l’ingresso in maniera comoda e non aggravata.
A graduare il disagio ed a stabilire in concreto le misure più idonee più idonee a contemperare i due diritti, dovrà essere il giudice di merito avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d’esercizio e alla configurazione dei luoghi (v. Cass. nn. 15971/01, 9631/99, 1212/99, 5808/98, 2267/97 e 8536/95) (Cass. 23 settembre 2013 n. 21744).
Cass. civ., sez. II, 01/08/2014, n. 17550.
In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso ed apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’aggravamento o l’ostacolo all’esercizio della servitù, questi può provvedere a rendere meno disagevole l’apertura del cancello (pure riconoscendo come corretta l’osservazione secondo cui la somma di due disagi trascurabili – dato nella specie dalla presenza di due cancelli – può dare luogo ad un disagio non più trascurabile) con l’apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza, o di altro similare rimedio.