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Il “Piano Casa” è una Legge Regionale di carattere straordinario e prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, nonché quelle in contrasto con essa (comma 1 art. 2 e comma 1 art. 6 della L.R. 32/013). Pertanto le distanze previste dai Regolamenti Edilizi sono tutte derogabili; si devono rispettare solamente le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa vigente di fonte statale (comma 8 art. 9 della L.R. 32/013). In questo caso la disciplina statale è contenuta nell’articolo 873 del Codice Civile che prevede esclusivamente la distanza tra costruzioni (e non da confini) di metri 3, per cui gli ampliamenti del Piano Casa possono arrivare fino alla distanza di 3 metri dalla costruzione posta su fondo finitimo (sia esso privato che pubblico), con la possibilità di arrivare anche a confine se oltre il confine a distanza inferiore a 3 metri non è presente nessun edificio. Un altro rispetto della distanza è rappresentato dalla contestuale applicazione dell’art. 9 del noto D.M. 1444 del 1968, che impone la distanza minima inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate in zone B e C. Quindi se c’è una costruzione con parete finestrata anche la costruzione di ampliamento in Piano Casa deve rispettare la distanza di 10 metri. Al riguardo è bene però tener presente che: – la distanza di rispetto tra edifici è una norma inderogabile a tutela della salute e della salubrità delle costruzioni; – è la costruzione che determina la misura dell’applicabilità della norma: qualsiasi tipo di costruzione, abbandonata o non abbandonata, abusiva o legittima determina distanza;
– la distanza di rispetto di 10 metri tra pareti finestrate deve essere rispettata anche se una sola delle due pareti frontiste presenta finestre (anche singola); – la suddetta distanza di 10 metri va misurata ortogonalmente, linearmente e non radialmente.
DA TENERE PRESENTE Per pareti finestrate devono intendersi le pareti munite di finestre. Non sono considerate pareti finestrate, benché ci sia qualche sentenza contraria, ma la stragrande maggioranza della giurisprudenza va in questo senso, cioè che la parete finestrata non è quella che ha la sola porta, o non è quella che presenta luci. Parete finestrata è soltanto quella che presenta vedute, per vedute si intende l’apertura nella muratura che consente di guardare e sporgersi: se non ci si sporge quella non è veduta, quella rimane una luce (magari irregolare). Ad esempio, le vetrate fisse a delimitazione di uno spazio o manufatto aperto senza la presenza di finestre con la possibilità di sporgersi e le aperture nella muratura di facciata chiuse con elementi di vetro-cemento, non determinano pareti finestrate. Si evidenzia che nel merito del quesito, ci sono più sentenze, una recente, del TAR Veneto che dicono: “ i comuni non possono imporre alcuna distanza, si applica l’art. 873 del C.C.”. L’art. 873 del C.C. prevede esclusivamente distanze tra costruzioni e non da confini. Quindi, poiché il Piano Casa (come recitano il comma 1 art. 2 e comma 1 art. 6 della L.R. 32/013) consente la deroga dai regolamenti comunali e dagli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, se frontalmente all’ampliamento da eseguire non è presente nessun edificio, questo si può costruire a confine senza il consenso di nessuno, fermo restando il rispetto delle altre norme del Codice Civile per le costruzioni, come in sintesi di seguito menzionate. Infatti, non è superfluo evidenziare che l’ampliamento deve rispettare le altre norme per la fattispecie previste dallo stesso Codice Civile (quale norma di fonte statale) ed in particolare si rammenta: la SEZIONE VI “Delle distanze nelle costruzioni – piantagioni e scavi – dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi – delle tubazioni – ecc.“ : Artt. da n. 873 a n. 899 la SEZIONE VII “ Delle luci e delle vedute. ”: Artt. da n. 900 a n. 907 ; la SEZIONE VIII “Dello stillicidio“ : Art. n. 908. Inoltre, per la fattispecie, oltre al Codice Civile e il D.M. 1444/1968 sopra citati, non sono derogabili, quali normative di fonte statale, ad esempio : – il Codice della Strada e regolamento d’attuazione – le fasce di rispetto cimiteriale, di elettrodotto, di particolari torrenti tutelati – i parametri igienico-sanitari di legge, qualunque sia la destinazione d’uso. In tal senso vanno rispettate anche le distanze di carattere igienico relative agli allevamenti zootecnici – i contenuti ambientali e paesaggistici degli atti di pianificazione – il rispetto delle NORME TECNICHE per le COSTRUZIONI (D.M. 14.01.2008).